STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “BIBLIOTECA GINO PALLOTTA – FREGENE”

 

Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

 

Ai sensi dell’art. 36 del Codice Civile è costituita, con il nome “ASSOCIAZIONE CULTURALE BIBLIOTECA GINO PALLOTTA – FREGENE” un’associazione senza scopo di lucro con  sede, pro-tempore, in via Bussana 23 – 00054 FREGENE

 

Art. 2 – FINALITA’

 

L’Associazione persegue le finalità di  raccolta, catalogazione, manutenzione di libri di qualsiasi genere e la loro distribuzione a chi ne fa richiesta, così come promuovere e coordinare – autonomamente o in collaborazione con altri soggetti che siano in armonia con le finalità dell’Associazione – incontri, dibattiti, convegni, mostre, corsi di formazione, visite guidate ed altre iniziative riguardanti la diffusione della lettura, della cultura artistica, archeologica, ambientale del territorio locale e nazionale.

 

Art. 3 – REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI

 

Gli obiettivi di cui all’articolo precedente vengono realizzati attraverso:

 

  • L’opera volontaria dei Soci che offrono il proprio contributo anche in base alle competenze e al sapere di ciascuno.
  • Le convenzioni con centri di studio, dipartimenti, istituti e  laboratori universitari e non, con Enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, per ottenere sovvenzioni, finanziamenti, nonché l’uso dei mezzi.
  • La vendita dei materiali eventualmente prodotti nell’ambito della propria attività associativa, i cui utili dovranno essere destinati comunque alla realizzazione delle finalità di cui all’art. 2.

 

Art. 4 – DEI SOCI

 

Sono soci dell’ Associazione:

 

  1. SOCI BIBLIOTECARI

Sono persone,  che, condividendo gli scopi dell’Associazione, prestano la loro opera  in modo diverso e continuativo per la realizzazione degli scopi statutari. Il loro stato di Socio Bibliotecario è valutato dal Consiglio di Biblioteca (C.d.B.) che presenta il nuovo Socio al Consiglio Direttivo (C.D.) per l’approvazione. Lo stato di Socio Bibliotecario ha  durata indefinita. I Soci Bibliotecari possono partecipare alle riunioni del C.D. senza diritto di voto.

 

  1. SOCI ORDINARI

Coloro che, condividendo gli scopi dell’Associazione, fanno espressa domanda di adesione. Possono essere soci ordinari anche Enti o altre Associazioni.

 

  1. SOCI SOSTENITORI

Coloro che, condividendo gli scopi dell’Associazione, la sostengono finanziariamente. Possono essere soci sostenitori anche Enti o altre Associazioni.

 

  1. SOCI ONORARI

Coloro che, per particolari meriti, vengono proposti dal Consiglio Direttivo, e la cui nomina deve essere ratificata dall’Assemblea dei Soci.

 

Art. 5 – MODALITA’ DI AFFILIAZIONE E COMPITI DEI SOCI

 

Tutti i Soci partecipano di diritto a tutte le iniziative dell’Associazione.

 

  1. I soci ordinari devono essere presentati da 2 soci di cui almeno 1 socio bibliotecario. Per gli enti e le Associazioni i loro rappresentanti dovranno essere presentati lo stesso almeno da 1 socio e da un socio bibliotecario. La loro ammissione a socio ordinario, attraverso una domanda di adesione, che comporta l’accettazione delle norme del presente Statuto e sue eventuali modifiche, deve essere approvata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea dei Soci.
  2. I soci sostenitori sono coloro che sostengono finanziariamente, oltre la quota sociale, l’Associazione e vengono nominati con la qualifica di Socio Sostenitore dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 6 – QUOTE SOCIALI

 

Il Consiglio Direttivo stabilisce per ogni anno la quota di partecipazione per i Soci Ordinari. Il C.D. può decidere una riduzione della quota annuale di partecipazione per soci di fasce di età particolari (giovani e anziani).

I Soci Bibliotecari,  che prestano la loro opera in modo volontario per il funzionamento dell’Associazione, sono esentati dal pagamento della quota sociale.

Parimenti sono esentati dal pagamento della quota sociale i Soci Onorari.

 

Art. 7 – PERDITA DI AFFILIAZIONE

 

Si perde la qualifica di Socio ( di qualsiasi ordine )

  1. Per esplicita e scritta richiesta del Socio
  2. Per esclusione, qualora il comportamento o le attività del socio siano in palese contrasto con i principi o le finalità del presente statuto. Tale decisione viene assunta per delibera del Consiglio Direttivo e comunicata al socio, che decade immediatamente.
  3. Dopo 1 anno di morosità del pagamento della quota sociale, il C.D. dichiara la decadenza del Socio.

 

Art. 8 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Organi dell’Associazione sono:

  1. L’Assemblea dei soci. E’ l’organo massimo deliberante e viene convocata dal Presidente almeno una volta l’anno. L’Assemblea dei Soci è composta dai Soci Bibliotecari, dai Soci Ordinari, dai Soci Sostenitori in regola con il pagamento della quota annuale e dai Soci Onorari. L’Assemblea dei Soci indirizza l’attività statutaria in linea con le finalità di cui all’Art. 3. L’Assemblea ratifica la nomina dei Soci deliberata dal C.D. L’Assemblea dei Soci, quando convocata, elegge un Presidente di Assemblea che coordina l’andamento della stessa e fa rispettare l’ordine del giorno emesso dal Presidente dell’Associazione. L’Assemblea dei Soci può essere anche convocata quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei Soci dell’Associazione. Le convocazioni dell’Assemblea dei Soci devono essere fatte dieci giorni prima della data della riunione con lettera,  fax o mail, contenente l’o.d.g. Sono validamente costituite le Assemblee in cui sia rappresentato almeno il 50% dei Soci, con la presenza di almeno 2 membri del Consiglio Direttivo. Qualora un Socio sia impossibilitato a partecipare ad una riunione può con delega scritta, farsi rappresentare da altro Socio. Non sono consentite più di due deleghe ad una medesima persona. Le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza + 1 dei Soci presenti. Hanno diritto al voto coloro che sono in regola con il pagamento della quota annuale. L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo secondo le modalità definite nel seguente punto b). La votazione per il Consiglio Direttivo avviene in segreto, a mezzo scheda, sulla base delle candidature espresse nel corso dell’Assemblea.
  2. Il Consiglio Direttivo. Il C.D. è composto da almeno 5 membri. Il Direttore della Biblioteca è membro di diritto. Alcune iniziative proposte e realizzate dal C.D. possono essere riservate esclusivamente ai Soci. Possono essere eletti nel C.D, tutti i Soci, ma almeno 3 membri del C.D devono essere Soci Bibliotecari.  Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente della Associazione e il Tesoriere. Il C.D., qualora lo ritenga opportuno può eleggere tra i suoi membri un Vice Presidente. Il C.D., qualora lo ritenga opportuno, può cooptare fino a 3 soci per esplicare particolari mansioni all’interno del C.D. I Soci cooptati, che sono membri del C.D. a tutti gli effetti, vengono quindi ad allargare il numero dei membri del C.D. Il C.D. dura in carica 3 anni. Il C.D. rende esecutive le delibere del C.d.B.  e approva la nomina a Socio Bibliotecario proposta dal C.d.B. Nel caso in cui per dimissioni o per altre cause, venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti, l’intero C.D. deve ritenersi dimissionario, provvedendo al più presto possibile la convocazione di un’Assemblea dei Soci, per l’elezione del nuovo C.D. Al C.D. spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria  Esso ha l’obbligo di predisporre i bilanci preventivi e consuntivi, da presentare all’approvazione dell’Assemblea dei Soci dopo eventuale vidima del Collegio dei Revisori dei Conti. Il C.D. stabilisce per ogni anno l’entità della quota sociale. Il C.D. indica inoltre fra i membri dell’Associazione coloro che la rappresenteranno nelle commissioni e nei comitati nazionale e internazionali, in tutte le occasioni in cui ciò verrà specificatamente richiesto. E’ facoltà del C.D. escludere dalla Associazione il Socio che si sia reso responsabile di abuso del nome dell’Associazione. Il C.D. è convocato e presieduto dal Presidente dell’Associazione e in sua vece dall’eventuale Vice Presidente. La convocazione del C.D. è fatta per mezzo di lettera o fax o altro mezzo di comunicazione, assicurandosi il ricevimento della convocazione. Sono validamente costituite le riunioni del C.D. nelle quali siano almeno presenti  due terzi dei suoi membri. Il C.D. delibera validamente  a maggioranza. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Nel C.D. non sono ammesse deleghe.
  3. Il Consiglio di Biblioteca. E’ costituito da tutti i Soci Bibliotecari. IL C.d.B. elegge al suo interno il Direttore della Biblioteca. Compito del C.d.B. è quello di individuare i bisogni della Biblioteca come suggerire: l’acquisto o la vendita dei libri,  l’acquisto di suppellettili necessarie allo stoccaggio dei libri, l’acquisto di mezzi audiovisivi e computer che possano essere di aiuto allo svolgimento delle attività dell’Associazione; sarà poi compito del C.D. di realizzare finanziariamente quanto suggerito dal C.d.B. Il C.d.B. valuta le domande di ammissione a Socio Bibliotecario e le sottopone al C.D per l’approvazione.
  4. Il Comitato Scientifico Interistituzionale. E’ un organo consultivo che può essere formato e richiamato dal C.D. per la formulazione di proposte e pareri su questioni che coinvolgono livelli istituzionali e operativi particolarmente ampi e complessi. Ne fanno parte personalità e rappresentanti di Istituti, Associazioni, Società, Amministrazioni, Ministeri, ecc. nominati dal C.D., anche su indicazioni provenienti dagli organismi di appartenenza.
  5. Il Collegio dei Revisori dei Conti. Qualora il C.D. lo ritenga necessario o opportuno, può proporre all’Assemblea dei Soci la costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio sarà composto da 3 membri, che su proposta del C.D. saranno nominati dall’Assemblea dei Soci. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha eventualmente il compito di approvare i bilanci consultivi e preventivi, preparati dal C.D., che saranno poi presentati all’Assemblea per approvazione.
  6. Il Collegio dei Probiviri. Qualora il C.D. lo ritenga necessario o opportuno, può proporre all’Assemblea dei Soci la costituzione del Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri sarà composto da 3 membri proposti dal C.D. e approvati dall’Assemblea. Il compito del Collegio dei Probiviri è quello di dare un parere un parere di indegnità di un Socio e di proporne quindi al C.D. la sua radiazione.

Art. 9 – CARICHE SOCIALI

 

Le cariche sociali dell’Associazione sono:

  1. Il Presidente dell’Associazione. Il Presidente è eletto dal C.D. tra i suoi membri. Dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione ed è depositario, insieme al Tesoriere, della firma dei depositi dell’Associazione. Il Presidente convoca e presiede il C.D. Il Presidente, di concerto con il C.D., convoca l’Assemblea dei Soci.
  2. Il Direttore della Biblioteca. Il Direttore della Biblioteca è eletto fra i Soci Bibliotecari dagli stessi e rimane in carica 3 anni. Il Direttore può essere rieletto. Il Direttore della Biblioteca è membro di diritto del C.D. I compiti del Direttore sono quelli di coordinare tutte le attività dei Soci Bibliotecari, al fine di rendere il più efficiente possibile la raccolta dei libri, la loro manutenzione e le attività di prestito dei libri.
  3. Il Segretario. Il Segretario è nominato dal Presidente tra i membri del C.D. e dura in carica tre anni. Il suo compito è quello di aiutare il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti, di tenere in ordine i libri sociali (verbali dei C.D. e delle Assemblee) di coordinare tutte le attività di informazione presso i Soci  soprattutto in merito alle iniziative dell’Associazione.
  4. Il Tesoriere. Il Tesoriere è nominato dal C.D. e rimane in carica tre anni e può essere rieletto. Il Tesoriere, se Socio Ordinario, è esentato dal pagamento della quota sociale. Il Tesoriere ha il compito della tenuta dei registri contabili, di riscuotere le quote dei Soci ed eventualmente di fare gli opportuni richiami ai Soci  Il Tesoriere è responsabile della Cassa  e depositario della firma, insieme al Presidente dell’Associazione di eventuali depositi bancari e della erogazione di denaro per le spese correnti e straordinarie deliberate dal C.D.

 

Art. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

 

L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Le entrate della Associazione sono costituite da:

  1. quote sociali
  2. ogni altro provento derivante da contributi volontari dei Soci o di Enti, Società, Istituti o da altre persone che vogliano contribuire al buon andamento dell’Associazione
  3. ogni altro provento derivante da sponsorizzazioni dei Soci o di Enti , Società, Istituti.
  4. Vendita delle pubblicazioni specificatamente promosse e/o biglietti o iscrizioni per visite guidate, eventi, manifestazioni.
  5. Eventuali utili e diritti derivanti da attività organizzative a qualsiasi titolo della Associazione.

 

Si dispone inoltre quanto segue:

 

  • I soci che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato di fare parte dell’Associazione, non possono richiedere le contribuzioni versate.
  • I verbali delle Assemblee e dei Consigli Direttivi, firmati da Presidente e dal Segretario, o, in assenza di questi da altro membro del C.D. designato dal Presidente, sono riportati in appositi registri.
  • Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea su proposta del C.D. o su richiesta scritta di almeno un quinto dei Soci. Per la sua validità, la modifica allo Statuto deve essere inclusa nell’o.d.g. dell’Assemblea.
  • Le modifiche allo Statuto sono approvate con una maggioranza di almeno due terzi dei Soci dell’Assemblea convocata e valida.